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Lettera circolare n. 7588/4106 del 06-05-2010

Recinzione di protezione deposito di bombole di GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti – Chiarimenti.

Con lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20-04-2007, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l’altro, che nell’ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l’erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezze tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.

Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l’insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

In particolare per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), non è prevista recinzione, così come previsto dall’art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.

Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

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L’articolo 33 della Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 stabilisce che «Le aree su cui sorgono i depositi della I categoria dovranno essere recintate come prescritto al successivo art. 40. Per i depositi di II e III categoria non si chiede la recinzione» [NdR].