DM 23 ottobre 2018
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
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Il DM 23 ottobre 2018 è pubblicato nella G.U. n. 257 del 5 novembre 2018 ed è entrato in vigore il 5 dicembre 2018.
Il DM 23 ottobre 2018 ha abrogato il D.M. 31 agosto 2006, recante: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione»
Le disposizioni del DM 23 ottobre 2018 si applicano agli impianti di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova realizzazione e agli impianti esistenti in caso di modifiche previste a partire dal 5 dicembre 2018, data di entrata in vigore del decreto.
Termini e definizioni
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali la regola tecnica allegata al decreto rimanda al D.M. 30 novembre 1983 riportando le seguenti ulteriori definizioni.
Idrogeno gassoso
Idrogeno che è stato prodotto in forma gassosa con grado di purezza caratterizzato da una frazione molare minima del 98%.
La relativa produzione può avvenire con diverse modalità (processi petrolchimici, termochimici, elettrolitici, biologici, etc.);
Linea di alta pressione
Parte dell’impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l’attacco di prelievo dallo stoccaggio e il dispositivo di erogazione dell’idrogeno al veicolo;
Linea di bassa pressione
Parte dell’impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell’impianto di distribuzione e l’aspirazione del primo stadio del compressore dell’idrogeno (tratto a monte del compressore fino al dispositivo di intercettazione sulla tubazione di uscita dall’impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);
Elettrolizzatore
Impianto per la produzione di idrogeno mediante elettrolisi;
Steam reformer (SR)
Impianto per la produzione idrogeno mediante reforming a vapore di idrocarburi;
Impianto di produzione in sito
È un impianto dedicato esclusivamente alla produzione di idrogeno per l’alimentazione di un’unità di erogazione collocata nell’area di pertinenza dell’impianto di distribuzione;
Stoccaggio di idrogeno compresso
Modalità di detenzione in sito del quantitativo di idrogeno compresso necessario per l’alimentazione dell’impianto, attuabile anche mediante pacchi bombole;
Carro bombolaio
Insieme di bombole, in numero variabile in relazione alla consistenza del carro, montate in maniera non separabile su semirimorchio, tra loro collegate in parallelo, con unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
Pacco bombole
Insieme di bombole collegate fra loro in parallelo e poste in orizzontale o verticale, supportate da una struttura in carpenteria metallica e dotate di unico collettore di scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
Piazzali
Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento;
Area di pertinenza dell’impianto di distribuzione
Area di pertinenza sulla quale insistono gli elementi costitutivi dell’impianto;
Dispositivo di erogazione del gas
Dispositivo montato all’estremità di una tubazione semirigida che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico;
Valvola di intercettazione comandata a distanza
Valvola normalmente chiusa il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola;
Responsabile dell’attività
Titolare dell’autorizzazione amministrativa prevista per l’esercizio dell’impianto;
Gestore della stazione di rifornimento
Responsabile della gestione ordinaria dell’impianto, a cui possono essere assegnate dal responsabile dell’attività, se opportunamente istruito e formalmente delegato, anche le operazioni di manutenzione e dei controlli periodici sulla funzionalità dei dispositivi di sicurezza e di emergenza;
Personale addetto
Personale adeguatamente istruito a svolgere le mansioni e le operazioni che gli vengono assegnate;
Box
Area delimitata da muri perimetrali costruiti in calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive dei manufatti tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti a scenari da rilascio e di incendio ed ai materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio.
Il box può avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove è prevista o consentita la presenza di persone estranee all’impianto e/o di parti vulnerabili dell’impianto e delle relative pertinenze.
L’altezza della delimitazione deve essere maggiore di almeno 1 m rispetto al punto più alto degli elementi pericolosi in esso contenuti.
La pavimentazione e la copertura, che qualora presente deve essere di tipo leggero, sono realizzate in materiali incombustibili.
Al suo interno devono essere adottati idonei accorgimenti per prevenire la formazione e la permanenza di atmosfere esplosive.
Il testo ufficiale del D.M. 23 ottobre 2018 è pubblicato nella G.U. n. 257 del 5 novembre 2018.