Circolare Dipartimento PS n. 28701 del 21-07-2025
Tutela della sicurezza nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Seguito:
- f. n. 557/PAS/U/010024/12000.A(1) del 17-07-2019;
- f. n. 557/PAS/U/008485/12000.A(1) del 11-07-2023;
- f. n. 0015015 del 07-05-2024;
- f. n. 0024547 del 17-07-2024.
Nel corso della stagione estiva, si rinnova l’esigenza di richiamare l’attenzione delle SS.LL. al fine dell’adozione di ogni iniziativa, soprattutto nelle aree a maggiore concentrazione turistica, utile ad assicurare lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento nel rispetto delle diverse discipline che regolano il settore.
Si ritiene utile, a tal proposito, richiamare la cornice normativa e pattizia che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni, volta a promuovere, in questo specifico comparto, un sistema di partenariato tra Istituzioni ed esercenti.
Da questo punto di vista, è recentissimo l’atto di indirizzo diramato dal Gabinetto del Ministro, in data 28 aprile 2025, avente ad oggetto: “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l ‘ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n, 132”.
Con la citata circolare, il Gabinetto del Ministro ha sottolineato l’importanza di valorizzare la cooperazione con i gestori degli esercizi pubblici, mediante appositi accordi sottoscritti dal Prefetto e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti.
Tali strumenti pattizi vanno adottati nel rispetto delle Linee Guida approvate con decreto del Ministro dell’Interno in data 21 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2025, le quali contengono un catalogo di misure generali che vanno declinate negli accordi stipulati in Prefettura, tenendo conto degli specifici contesti territoriali e delle tipologie di esercizi pubblici interessati.
Ciò si pone nel solco già tracciato dall’Accordo Quadro del 21 giugno 2016 e dall’Intesa Programmatica sottoscritta il 12 luglio 2019 tra il Ministro dell’Interno e la SILB-FIPE, l’Asso intrattenimento e la FIEPET Confesercenti che, per lo specifico settore dell’intrattenimento, hanno individuato nei protocolli territoriali lo strumento adatto per rispondere alle esigenze di sicurezza nei locali da ballo.
Si ritiene, dunque, necessario rimarcare l’importanza di promuovere le iniziative pattizie nel senso già auspicato dal Gabinetto del Ministro, in quanto la stipula dei protocolli territoriali rappresenta lo strumento per far decollare il modello di partenariato pubblico – privato ed implementare così, attraverso un approccio sistemico ed integrato, la sicurezza, in particolare nell’ambito nelle attività dedicate allo svago e al divertimento.
Come evidenziato anche nella richiamata circolare del Gabinetto del Ministro in data 28 aprile scorso, il contributo richiesto agli esercenti, lungi dal costituire un onere, deve essere funzionale alla promozione di una sempre maggiore consapevolezza delle criticità esistenti ed a favorire il fattivo contributo di tutti gli attori coinvolti per una efficace azione di prevenzione delle situazioni illegali.
Peraltro, il settore dell’intrattenimento pubblico – che rappresenta senza dubbio un fattore di aggregazione sociale, con importanti ricadute a livello economico e di promozione del territorio – è interessato sempre più spesso da fenomeni di violenza e di illegalità, che hanno ripercussioni sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla percezione di essa da parte dei cittadini.
In tale contesto – come già evidenziato in precedenti atti di indirizzo di questo Dipartimento – centrale è il tema dell’abusivismo, inteso come organizzazione di eventi di intrattenimento pubblico in assenza dei requisiti previsti dalla legge, che determina una concorrenza sleale nei confronti degli esercenti “in regola” ed espone gli avventori a rischi per la propria incolumità.
Una peculiare forma di evento abusivo su cui focalizzare l’attenzione, soprattutto in questo periodo estivo, è quello dei rave party, raduni privati in cui migliaia di persone si incontrano in spregio ad ogni misura di sicurezza ed in cui dilaga l’uso di alcol e sostanze stupefacenti. In ragione di ciò, molto spesso, tali eventi divengono teatro di fatti criminosi, di danneggiamenti e, in ogni caso, di comportamenti pregiudizievoli per l’ordine pubblico.
Al fine di inquadrare correttamente tali eventi e la problematica dell’abusivismo in generale, sembra opportuno promuovere un approccio multidirezionale in cui valorizzare le strategie istituzionali, unitamente al coinvolgimento del mondo privato dei gestori.
Pertanto, si invitano i Signori Prefetti ad imprimere un rinnovato slancio, in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, ad una sinergica ed intensificata attività di vigilanza in cui sembra utile coinvolgere, oltre alle Forze di polizia, anche la Polizia locale, i Vigili del Fuoco, l’Asl e l’Ispettorato del lavoro.
La programmazione delle attività di vigilanza aperte alla partecipazione dei diversi attori pubblici della sicurezza potrà conseguire il vantaggio di intervenire simultaneamente su più aspetti, sanzionando, tra l’altro, l’esercizio abusivo dell’attività, le violazioni in materia di antincendio, igiene e sanità, nonché quelle dettate dalla normativa della sicurezza sul lavoro.
Nel quadro sopra delineato si inserisce inevitabilmente il tema, anche questo già ampiamente trattato in precedenti direttive, dell’applicazione dell’art. 100 TULPS.
Al riguardo, si evidenzia come l’evoluzione dei modelli dell’azione amministrativa, registratasi negli ultimi decenni – tendente sempre più a far leva sul principio dell’autoresponsabilità di cittadini e imprese, con il connesso sistema di incentivi e disincentivi – unitamente alla proliferazione di strumenti pattizi che valorizzano il ruolo del gestore dell’esercizio pubblico, abbia prodotto inevitabilmente l’effetto di ripensare lo strumento di cui all’art. 100 TULPS.
Ciò comporta che, senza tradirne la ratio di strumento che si inserisce a pieno titolo nell’attività di prevenzione generale dei reati, occorre che il provvedimento ex art. 100 TULPS sia reso conforme alla richiamata evoluzione normativa e procedurale, nonché agli indirizzi giurisprudenziali già rassegnati con la circolare del 2019.
Come è noto, con la direttiva n. 557/PAS/U/010024/12000.A(l) dei 17.7.2019 a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro tempore, sono state fomite puntuali indicazioni il cui contenuto si richiama integralmente anche in questa sede.
La circolare persegue l’obiettivo di fornire una road map per orientare i Sig.ri Questori nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 100 TULPS: dall’enunciazione delle regulae iuris, esplicitate al punto 6 della circolare – tra cui si ricorda, a titolo esemplificativo, la necessità del verificarsi di episodi plurimi di disordini caratterizzati da gravità e allarme per la collettività – alla necessità di assicurare, laddove non risultino condizioni di urgenza che giustifichino l’omissione della comunicazione, la partecipazione procedimentale disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, che consentirà di avviare il percorso di cooperazione operosa con il gestore del locale.
La scrupolosa osservanza delle coordinate di riferimento fomite con la citata direttiva mira, tra l’altro, ad evitare pronunce sfavorevoli del Giudice amministrativo, anche per mancata conformità del provvedimento alla direttiva ministeriale.
Alla luce di quanto detto sopra, analizzando la casistica dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 100 TULPS, preme evidenziare che vi sono circostanze da valutare attentamente, al fine di ridurre la quota di responsabilità oggettiva che grava sul gestore e, dunque, ai fini dell’applicazione o meno dell’art. 100 TULPS.
Al tal proposito, si ricordano, a titolo esemplificativo, situazioni in cui, all’atto del disordine o del tumulto, viene immediatamente sospesa la musica e vengono accese le luci; in cui vengono tempestivamente informate le Forze dell’ordine; in cui vengono utilizzate e messe prontamente a disposizione delle Forze di polizia le riprese dei sistemi di videosorveglianza; e ancora tutti i casi in cui vi sia un adeguato numero di addetti alla vigilanza i quali, unitamente al resto del personale, siano formati per affrontare le situazioni di criticità all’interno del locale.
A conclusione di quanto sin qui detto, si rammenta, altresì, ai Signori Questori che la tutela degli spazi pubblici-privati, nei quali si svolgono attività di spettacolo e trattenimento, può essere adeguatamente garantita anche attraverso l’adozione delle misure previste dall’articolo 13 bis del decreto – legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e dal decreto – legge 21 ottobre 2020, n.130.
Si confida nella consueta e sensibile attenzione delle SS.LL. per l’attuazione delle indicazioni qui rese.
Circolare prot. n. 28701 del 21-07-2025 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio IV Polizia amministrativa e di sicurezza, trasmessa con nota DCPREV n. 12549 del 29-07-2025 [NdR].