Circolare Dipartimento PS n. 24547 del 17-07-2024
Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni – Chiarimenti all’atto di indirizzo n. 0015015 del 7 maggio 2024.
Si fa seguito alla circolare di questo UAG in data 7 maggio 2024, concernente l’applicazione dell’art. 38-bis del decreto-legge n. 76/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, con la quale sono state fornite mirate indicazioni al fine di contrastare ogni possibile forma di organizzazione illegale di spettacoli e intrattenimenti pubblici, pregiudizievoli alla sicurezza e all’incolumità del pubblico partecipante, nonché agli interessi economici del settore.
Successivamente alla diramazione del citato atto, questo Ufficio ha ricevuto i rappresentanti di talune Associazioni di categoria, maggiormente rappresentative del settore dello spettacolo e dell’intrattenimento, quali l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis), Assomusica, Anec e Assoconcerti.
Questi ultimi hanno, infatti, richiesto un incontro al fine di segnalare alcune criticità derivanti dalla interpretazione – resa in occasione della circolare di questo UAG del 7 maggio scorso – dell’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni che, come è noto, reca, in presenza di determinate condizioni, un regime semplificato di talune tipologie di spettacolo dal vivo.
In particolare, è stato segnalato che, in diverse realtà regionali (Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Toscana), le Amministrazioni comunali non consentono all’organizzatore di due o più eventi, nell’ambito di una medesima rassegna, di presentare singole SCIA per ciascuno spettacolo, ritenendo che le richieste siano da assoggettare a licenza ex art. 68 TULPS.
Il tema è stato dibattuto in occasione del citato incontro, all’esito del quale si è pervenuti alle conclusioni che seguono.
La circolare in esame non ha affatto inteso innovare il regime giuridico applicabile all’organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, quanto, piuttosto, ha l’obbiettivo di chiarire la corretta interpretazione e applicazione del citato art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120/2020, al fine di arginarne un uso distorto a scapito dei profili irrinunciabili di sicurezza e incolumità pubbliche.
Chiarito ciò, il campo di applicazione della disposizione in argomento, così come evidenziato nell’atto di indirizzo citato, rimane ancorato alla presenza dei tre elementi costitutivi della fattispecie: tipologia dell’evento, dimensioni dell’evento e durata dell’evento.
L’ulteriore riflessione condotta congiuntamente alle realtà associative porta a ritenere che, se una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento – anche se modulata su più giorni – rientra nei parametri predeterminati dalla norma, dai quali, evidentemente, non potrà discostarsi, beneficerà del regime semplificato previsto dal più volte menzionato art. 38-bis; per i citati eventi, gli organizzatori saranno, quindi, tenuti a presentare una SCIA, rispettivamente per ciascun evento in programmazione.
Diversamente, occorrerebbe ritenere che eventi di tal fatta – cioè conformi ai requisiti indicati dalla norma, anche se modulati su più giorni – debbono ricadere nel regime ordinario della licenza espressa, con un’evidente disparità di trattamento rispetto ad eventi aventi le medesime caratteristiche, organizzati su un solo giorno.
Ciò, peraltro, stride anche con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler comunicare alle Amministrazioni comunali questo ulteriore contributo di pensiero, al fine di realizzare un’applicazione uniforme della norma di cui all’art. 38-bis.
[…]