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Circolare DCPREV prot. n. 10759 del 16-09-2015

Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Precisazioni.

Premessa

Si fa seguito alle precedenti indicazioni rese note ed in particolare alle istruzioni contenute nella Circolare n. 13 MI.SA. 99 del 22 maggio 1999, per fornire alcune precisazioni in merito alla esatta definizione del servizio di vigilanza, anche in considerazione dell’esigenza di dare uniformità all’applicazione della relativa disciplina ed ai criteri di corresponsione dei previsti emolumenti al personale del C.N.VV.F.

Il servizio di vigilanza antincendio rientra tra i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e consiste in un servizio di presidio fisico reso nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Tale servizio, pertanto, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento nel caso si verifichi l’evento dannoso.

Servizi di vigilanza antincendio

Per le modalità di svolgimento e di remunerazione dei servizi di vigilanza antincendio si rinvia alle disposizioni interne già diramate, che si ritengono valide sia per i servizi di vigilanza obbligatori che per quelli facoltativi di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Particolare attenzione va rivolta ai servizi di vigilanza facoltativi appena menzionati per i quali la stipula di specifici accordi, anche di natura negoziale, deve inquadrarsi nei vincoli stabiliti dalle tariffe orarie di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012 sia per quanto riguarda il personale che per i mezzi utilizzati.

Preme peraltro evidenziare come il servizio di vigilanza antincendio, tanto quello obbligatorio quanto quello facoltativo, sia una misura di prevenzione degli incendi che si aggiunge alle ordinarie misure tecniche di prevenzione previste dalla normativa vigente, proprio al fine di fronteggiare quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili citati nella norma.

Pertanto, tale servizio non può ritenersi sostitutivo di misure di prevenzione incendi omesse o di atti abilitativi mancanti. Anzi, prima di fornire il servizio occorrerà verificare che l’attività sia in possesso degli atti abilitativi di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente e se del caso segnalare le inosservanze al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza, oltre che di adozione dei provvedimenti urgenti.

Per tutte le tipologie di servizi resi sulla base delle suddette modalità di svolgimento, risultano conseguentemente applicabili le misure dei compensi indicati nella tabella di cui al punto B4) della citata Circolare n. 13 MI.SA. 99 (ovviamente con la già nota conversione degli importi in euro).

Servizi tecnici di soccorso

Fuori dai casi sopra citati, l’articolo 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, contempla l’effettuazione a pagamento del servizio tecnico di soccorso cosiddetto non urgente, ove cioè non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose.

In tale caso, il servizio da rendere, senza integrarsi in un sistema di misure tecniche preventive proprie dell’attività, come avviene nel servizio di vigilanza, può assumere diverse tipologie. Vi rientrano non solo i casi di situazioni occasionali ove si rende necessario l’intervento di personale particolarmente qualificato sotto l’aspetto tecnico (rifornimenti idrici, ispezioni in zone impervie, recuperi vari, etc.), ma anche i casi in cui particolari condizioni (ambientali, climatiche, stagionali e simili) facciano presumere l’aumento delle probabilità del verificarsi di situazioni di pericolo e della conseguente necessità di interventi di soccorso rapidi.

Per lo svolgimento di tale tipologia di servizi il personale VVF viene distaccato temporaneamente presso stabilimenti, eventi, luoghi, al solo fine di assicurare l’immediato intervento nel caso di incidente, potenziando quindi il dispositivo di soccorso ordinario.

Anche in tali casi e specie per contesti di durata prolungata nel tempo, lo strumento negoziale delle convenzioni tornerà utile ai fini della formalizzazione delle prestazioni ai richiedenti il relativo servizio. Fermi rimangono i limiti derivanti da fonti normative o regolamentari sugli aspetti della competenza nonché della particolare attenzione al calcolo delle spese a carico delle parti contraenti che dovranno comunque far riferimento alle citate tariffe di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012.

In ordine agli emolumenti retributivi da corrispondere al personale, si precisa che, ferma restando l’applicazione, ai richiedenti il servizio tecnico di soccorso, delle tariffe all’uopo previste nella Tabella 1 – lettera B) allegata al già citato D.M. del 2 marzo 2012, al personale VVF potrà essere corrisposto il compenso per il lavoro straordinario, ovviamente laddove non risultasse possibile lo svolgimento del servizio mediante l’impiego di personale in orario di lavoro ordinario.

Preme da ultimo precisare che la vigente misura delle tariffe per i servizi di vigilanza antincendi e per i servizi tecnici di soccorso (per i quali, attualmente, il più volte citato D.M. del 2012 prevede la medesima misura) sarà – quanto prima – oggetto di ridefinizione sia dal punto di vista del quantum che della tipologia di servizi da rendere a terzi, stante la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 206, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, l’imminente entrata in vigore del previsto decreto interministeriale – c.d. regolamento «permute» – attualmente al vaglio definitivo del Ministero dell’economia e delle finanze.