DM 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
(Il DM 26 agosto 1992 è pubblicato nella G.U. 16 settembre 1992, n. 218)
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IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, artt. 1 e 2; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica; Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577; Visto l’art. 11 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica contenute in allegato al presente decreto.
Allegato
NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
1. Generalità
1.0. Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, [1],[2],[3],[4],[5],[6] allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.
Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983).
1.1. Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione [7] o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza.
Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.
1.2. Classificazione
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporaneamente in essere prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:
- tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;
- tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone;
- tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone.
Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.
2. Caratteristiche costruttive
2.0. Scelta dell’area
Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.
Per quanto riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (G.U. n. 29 del 2 febbraio 1976).
2.1. Ubicazione
I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:
- in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
- in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del punto 2.0 purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.
2.2. Accesso all’area
Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all’area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:
- larghezza: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di volta: 13 m;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore: passo 4 m).
2.3. Accostamento autoscale
Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.
2.4. Separazioni [8]
Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1 devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l’attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni. [9],[10]
Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.
Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti.
È consentito che l’alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti l’attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120. [11]
3. Comportamento al fuoco
3.0. Resistenza al fuoco delle strutture
I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961, [12] prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).
Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.
3.1. Reazione al fuoco dei materiali [13]
Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 [14] (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984):
- negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).
Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0; - in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.
I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (G.U. n. 66 del 19 marzo 1992); - i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini; [15],[16]
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
4. Sezionamenti
4.0. Compartimentazione
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.
Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.
Tabella A
Altezza antincendi | Massima superficie del compartimento (mq) |
fino a 12 m. | 6000 |
da 12 m a 24 m | 6000 |
da oltre 24 m a 32 m | 4000 |
da oltre 32 m a 54 m | 2000 |
4.1. Scale
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.
Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l’installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
4.2. Ascensori e montacarichi
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell’interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella G.U. del 27 giugno 1987, n. 148). [17]
5. Misure per l’evacuazione in caso di emergenza
5.0. Affollamento
Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:
- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività;[18]
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
- refettori e palestre:[19] densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2.
Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività. [20]
5.1. Capacità di deflusso
La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.
5.2. Sistema di via di uscita
Ogni scuola deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. [21]
Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale deflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna [22] o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
B1) Edifici a tre piani fuori terra: [23] limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra è ammesso che, in luogo della scala esterna o a prova di fumo, sia realizzata una scala protetta a condizione che tutte le scale siano protette e che adducano, attraverso percorsi di esodo, all’esterno. Nella gestione dell’emergenza si deve tenere conto della realtà dei predetti percorsi.
Ai fini del computo della lunghezza del percorso di cui al punto 5.4, si chiarisce che non deve essere considerato il percorso interno ai vani scala protetti.
B2) Edifici a due piani fuori terra: è ammessa la realizzazione di una sola scala, protetta, alle seguenti condizioni:
– il numero di persone complessivamente presenti al secondo piano sia commisurato alla larghezza della scala, considerando la capacità di deflusso non superiore a 50;
– il percorso di piano non sia superiore a 15 m. Sono ammessi percorsi di lunghezza non superiore a 25 m se corridoi e scale sono provvisti di rivestimenti ed arredi di classe 1ª di reazione al fuoco in ragione di non più del 50% della loro superficie totale (pavimenti, pareti, soffitti e proiezione orizzontale delle scale) e di classe 0 per le restanti parti e ove ritenuto necessario, di impianto automatico di rivelazione e allarme incendio;
– il percorso da ogni punto dell’edificio fino a luogo sicuro non superi i 45 m. [24]
5.3. Larghezza delle vie di uscita
La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20). [25]
La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.
Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.
5.4. Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente.
5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano
La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso. [26]
Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all’aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
5.6. Numero delle uscite
Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, [27] spazi per l’informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro. [28],[29]
Le aule didattiche [30] devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m [31] ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25 [32] e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.
Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
6. Spazi a rischio specifico
6.0. Classificazione
Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:
- spazi per esercitazioni;
- spazi per depositi;
- servizi tecnologici;
- spazi per l’informazione e le attività parascolastiche;
- autorimesse;
- spazi per servizi logistici (mense, dormitori).
6.1. Spazi per esercitazioni
Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l’attività scolastica.
Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.
Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961. [33]
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché per la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.
Le comunicazioni tra il locale per le esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.
Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.
Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.
Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all’esterno di superficie pari ad 1/20 [34] della superficie in pianta del locale. [35]
Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all’esterno e poste a filo pavimento.
Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso [36] devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso dei gas in mancanza di fiamma.
6.2. Spazi per depositi
Vengono definiti «spazi per deposito o magazzino» tutti quegli ambienti destinati alla conservazione dei materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi. [37]
I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.
Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione delle strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961.
Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.
L’accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:
- 1000 m2 per i piani fuori terra;
- 500 m2 per i piani 1° e 2° interrato.
I suddetti locali devono avere apertura di aerazione [38] di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.
Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m2; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.
Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m2 di superficie.
I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l’utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B, C ogni 150 m2 di superficie.
Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente all’interno del volume dell’edificio, in armadi dotati di bacino di contenimento 20 l di liquidi infiammabili.
6.3. Servizi tecnologici
6.3.0. Impianti di produzione di calore
Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.
È fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti. [39]
6.3.1. Impianti di condizionamento e di ventilazione [40]
Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.
Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 Kw i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri che non siano a cielo libero;
- vie di uscita;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L’attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classamento almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte (art. 2 del D.M. 31 marzo 2003): [41]
1) Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0.
2) Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1. Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno che deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1.
3) I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non può essere superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, possono essere realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0, 0-1, 1-0, 1-1 o 1.
4) Le condotte di classe 0 possono essere rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1.
5) Nelle more dell’emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla Decisione 2000/147/CE.
6) I materiali di cui al comma 5 devono essere omologati dal Ministero dell’interno ed individuati come «condotte di ventilazione e riscaldamento» o «manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento». La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalità di assemblaggio ed installazione del manufatto, dovrà essere attestata dall’installatore mediante apposita dichiarazione di conformità.
6.3.1.1. Dispositivo di controllo
- Comando manuale. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l’arresto dei ventilatori in caso di incendio.
- Dispositivi automatici termostatici. Gli impianti a ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte.
Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell’aria di ritorno (prima della miscelazione con l’aria esterna) e della condotta principale di immissione dell’aria.
Inoltre l’intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l’intervento manuale. - Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d’aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l’arresto dei ventilatori.
L’intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore.
6.3.2. Condizionamento localizzato
È consentito il condizionamento dell’aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile.
6.3.4. [42] Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa
Detti impianti, se di potenza superiore a 10 Kw, devono essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso l’esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.
6.4. Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche [43]
Vengono definiti «spazi destinati all’informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:
- auditori;[44]
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.
Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di – 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull’isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l’attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.
6.5. Autorimesse
Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.
6.6. Spazi per servizi logistici
6.6.1. Mense [45]
Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.
Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.
6.6.2. Dormitori
Locali destinati all’alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico.
Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell’interno per le attività alberghiere.
7. Impianti elettrici
7.0. Generalità
Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186. [46]
Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all’impianto elettrico dell’attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell’ingresso o in posizione presidiata.
7.1. Impianto elettrico di sicurezza [47]
Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.
L’impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:
- illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
- impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.
L’alimentazione dell’impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale.
L’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30′.
Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.
Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
8. Sistemi di allarme
8.0. Generalità
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.
Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.
8.1. Tipo di impianto
Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2 dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.
Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti.
9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi [48]
9.0. Generalità
Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.
9.1. Rete idranti [49]
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch’esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta.
Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.
Per altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l’impianto.
L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne. [50]
L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1.5 bar per un tempo di almeno 60 min.
Qualora l’acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere costantemente garantita.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.
Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio, devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all’altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).
L’avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. [51]
Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.
9.2. Estintori
Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13A, 89B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.
9.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi [52]
Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2, deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.
10. Segnaletica di sicurezza
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 [53] (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982).
11. Norme di sicurezza per le scuole di tipo «0»
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola. [54]
Devono essere rispettate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9. [55]
12. Norme di esercizio
A cura del titolare dell’attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli [56] periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività.
Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente.
12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.
12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.
12.2. È fatto divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni.
12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la costante efficienza.
12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.
12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.
12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all’uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.
12.7. Al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.
12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall’intradosso del solaio di copertura.
12.10. Il titolare dell’attività deve provvedere affinché nel costo della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.
13. Norme transitorie
Negli edifici esistenti, entro cinque anni [57] dall’entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti: [58]
- scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:
4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; - scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:
4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.
14. Deroghe
Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 [59] e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.
Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l’aspetto antincendio, le caratteristiche dell’edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.
Allegato 1
Sviluppo autoscala dei Vigili del fuoco
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Chiarimenti e commenti al DM 26 agosto 1992
Chiarimenti e commenti a cura dell’autore al testo del DM 26 agosto 1992 sulle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. Il testo non ha carattere di ufficialità. Il testo ufficiale del DM 26 agosto 1992 è pubblicato sulla GU 16 settembre 1992, n° 218.
[1] Le «Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti» sono attività ricomprese al punto 67 (primo periodo) dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n° 151. Sono individuate in maniera univoca attraverso i codici di attività 67.1.A (fino a 150 persone), 67.2.B (oltre 150 e fino a 300 persone) e 67.4.C (oltre 300 persone) dell’allegato III al D.M. 7 agosto 2012
[2] Le «scuole di catechismo», per le quali non si può individuare un’attività scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività, non sono comprese al punto 67 del D.P.R. n. 151/2011, né rientrano nel campo di applicazione del DM 26 agosto 1992 (Nota DCPREV prot. n. 12513 del 13-09-2013).
[3] L’organo competente ad avanzare la richiesta del certificato di prevenzione incendi è il dirigente scolastico, nella sua qualità di soggetto responsabile dell’attività. L’ente locale è tenuto a collaborare con il dirigente scolastico, attuando tutte le doverose attività preliminari alla richiesta e all’accoglimento della domanda di rilascio o rinnovo del certificato che rientrino nelle funzioni allo stesso attribuite (in particolare la progettazione e realizzazione delle opere di manutenzione e di messa a norma). La tesi alternativa, secondo cui l’obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi incombe sul rappresentante legale (a seconda dei casi) dei Comune o della Provincia, può trovare applicazione nei casi in cui, per qualunque motivo (ad es. immobile di nuova costruzione), il dirigente scolastico non risulti ancora individuato nel momento in cui sorge l’esigenza di munirsi del certificato in questione (Nota prot. n. P503/4122 sott. 32 del 31-03-2004).
[4] I seminari rientrano tra le attività n. 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora n. 66 e 67 del D.P.R. n. 151/2011) qualora superino, rispettivamente, 25 posti letto e 100 persone. Relativamente alla normativa di prevenzione incendi da osservare si precisa che il DM 26 agosto 1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a attività scolastiche (Nota prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30-12-2003).
[5] Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono compresi al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (ora punto 67 del D.P.R. n. 151/2011) e rientrano nel campo di applicazione del DM 26 agosto 1992. Inoltre, sono escluse dalla tipologia di «Amministrazione dello Stato» e pertanto, anche in passato, erano soggette al pagamento dei servizi di prevenzione incendi. Ad oggi tutte le Amministrazioni, anche dello Stato, sono soggette al pagamento dei servizi (argomenti trattati, tra le altre, dalle note prot. n. P2167/4122 sott. 32 del 20-11-1997, n. P285/4122 sott. 32 del 07-04-2000, n. P884/4122 sott. 32 del 18-07-2001, n. P287/4118/1 sott. 44 del 04-04-2002).
[6] Le comunità religiose non rientrano tra le attività soggette a controllo VVF né sono dotate di norme specifiche di prevenzione incendi. L’obbligo di osservanza delle norme di prevenzione incendi sussiste ove, nell’ambito della comunità religiosa, siano operanti scuole con più di cento persone presenti, o in genere attività aventi caratteristiche tali da rientrare tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi (alberghi, ospedali, locali di spettacolo o trattenimento, depositi‚ centrali termiche, autorimesse, ecc.) (Circolare n. 14 del 28-05-1985).
[7] Per edifici di nuova costruzione si intendono quelli i cui progetti sono presentati dopo l’entrata in vigore del decreto. Gli edifici per i quali tali approvazioni sono state richieste prima di tale data, devono essere adeguati alle disposizioni del punto 13 entro i termini previsti, in quanto i relativi progetti sono stati redatti in base alle disposizioni precedenti (Nota prot. n. P13216/4122 sott. 32 del 02-09-1993).
[8] La palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente e non ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4, anche se è utilizzata in orari extrascolastici (attività sportive o ricreative, senza pubblico e con affollamento inferiore a 100 persone). Le vie d’esodo della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile verificando la possibilità di fruire della comunicazione con l’attività scolastica (Nota DCPREV prot. n. 13257 del 12-10-2011).
[9] I porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto le attività che si affacciano su di essi non devono considerarsi in comunicazione. L’assenza nelle norme di prevenzione incendi di specifici riferimenti agli ingressi e/o uscite su porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi. Parimenti si ritiene che porticati comuni ad altre attività non implichino la necessità di adottare strutture di separazione con particolari requisiti di comportamento al fuoco (Nota prot. n. P1067/4147 sott. 4 del 25-09-2001).
[10] Si ritiene che un locale destinato al culto e non aperto al pubblico debba essere considerato pertinente all’attività scolastica (Nota prot. n. P1682/4122 sott. 32 del 10-09-1996).
[11] Le disposizioni relative ai locali destinati a alloggio del custode di cui all’art. 2.4, comma 4 sono estendibili ai locali destinati a alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione e alla custodia delle strutture scolastiche (Nota prot. n. P1682/4122 sott. 32 del 10-09-1996).
[12] La circolare n. 91 del 14 settembre 1961 è stata abrogata a decorrere dal 25 settembre 2007, data di entrata in vigore D.M. 9 marzo 2007. Relativamente alla normativa sulla resistenza al fuoco si deve fare riferimento al D.M. 9 marzo 2007 recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del C.N.VV.F» e dal D.M. 16 febbraio 2007 recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione».
[13] Si ritiene che l’installazione di pavimentazioni in legno sia ammessa, anche per strutture di nuova costruzione, con le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco: – vie di esodo: classe 1 (con il limite del 50 della superficie totale); – altri ambienti: classe 2; – il secondo capoverso della lettera b) del punto 3.1 si ritiene che sia riferito alle condizioni per il mantenimento in opera di qualunque tipo di rivestimento in legno (indipendentemente dalle condizioni di posa in opera), con l’esclusione delle vie di esodo e dei laboratori (Nota prot. n. P1002/4122 sott. 32 del 31-10-2007).
[14] Per i prodotti da costruzione si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 10 marzo 2005 recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e nel D.M. 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo», i quali recepiscono il sistema europeo di classificazione.
[15] I controsoffitti che posseggono i requisiti di resistenza al fuoco previsti possono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere autorizzati negli edifici scolastici anche non in aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l’intercapedine che si viene a formare sia priva di fonti di ignizione (Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07-10-1995).
[16] Alla luce della circolare n. 3 del 28 febbraio 1995 si ritiene che negli edifici scolastici sia consentita l’installazione di controsoffitti e di materiali di rivestimento anche non in aderenza agli elementi costruttivi purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. Quanto sopra trova riscontro anche nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi per altre attività civili (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi) (Nota prot. n. P1484-1322 del 04-02-2000).
[17] Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
[18] Il valore di 26 persone/aula costituisce il parametro ufficiale in vigore all’epoca dell’emanazione del DM 26 agosto 1992 che al punto 5.0 prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare dell’attività sottoscriva apposita dichiarazione. Ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule è che queste dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero dell’Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza (Nota prot. n. P480/4122 sott. 32 del 06-05-2008).
[19] Per le strutture indipendenti adibite a palestra anche a servizio di istituti scolastici è possibile applicare le norme di cui al D.M. 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi», che risultano meno severe per gli aspetti di resistenza al fuoco e reazione al fuoco (Lettera circolare prot. n. P205-P354/4122 sott. 32 del 18-05-2004).
[20] A) Punto 5.0 – Affollamento (Deroga in via generale: Lettera circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996). La deroga in via generale è applicabile per gli edifici scolastici esistenti alla data di emanazione del DM 26 agosto 1992, compresi quelli per i quali a tale data era stato richiesto il parere preventivo. Per gli edifici scolastici nuovi deve essere presentata istanza di deroga (Nota prot. n. 11160 del 09-08-2011).
[21] I criteri per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco sono stabiliti dal D.M. 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio».
[22] Per valutare la necessità di prescrivere il requisito di resistenza al fuoco per la parete, compresi i relativi infissi, su cui è attestata la scala di sicurezza esterna, possono essere presi a riferimento i criteri previsti al punto 4.5.4 del D.M. 19 agosto 1996, i quali sono utilizzabili, in linea di massima, anche per le altre attività civili soggette ad affollamento di persone (Nota prot. n. P702/4122 sott. 32 del 27-06-2001).
[23] Il numero di piani fuori terra da prendere a riferimento per l’applicazione della lettera circolare deve tener conto considerando tutti i locali pertinenti l’attività scolastica. Pertanto, dovranno essere inclusi anche i piani ove non sono ubicate aule didattiche bensì locali accessori (archivi, depositi, ecc.) a servizio della scuola (Nota prot. n. P672/4122 sott. 32 del 01-06-2001).
[24] B) Punto 5.2 – Sistema di vie di uscita – B1 e B2 (Deroga in via generale: Lettera circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996).
Vedi nota precedente su applicabilità della deroga in via generale.
[25] Per l’adeguamento di edifici scolastici esistenti aventi una scala di sicurezza esterna (in conformità al punto 5.2), in merito alla larghezza della seconda via d’uscita si ritiene accettabile una larghezza minima di 0,90 m (pur non conforme al punto 5.3 – 5.6 che prevede almeno due uscite per piano di larghezza non inferiore a 1,20 m) purché conteggiata come un modulo ai fini del deflusso (Nota prot. n. P1572/4122 del 09-09-1996).
[26] La larghezza totale delle scale in edifici scolastici a tre piani fuori terra può essere determinata sulla base del massimo affollamento ipotizzabile in uno dei piani serviti dalle scale. Il dimensionamento delle uscite a piano terra dovrà invece tenere conto del massimo affollamento previsto a tale livello, oltre all’eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori se non immettono direttamente all’aperto (Nota prot. n. P75-117/4122 sott. 32 del 12-02-2001).
[27] Anche se gli spazi per esercitazioni ospitano non più di una classe per volta devono essere dotati di almeno due porte ai sensi del punto 5.6 (Nota prot. n. P11340/4122 sott. 32 del 13-08-1993).
[28] La realizzazione sia dell’uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dai punti 5.6 (secondo capoverso) e 6.1 (quinto capoverso), è necessaria nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche d’infiammabilità e esplosività o per complessità degli impianti. Non rientrano in tali fattispecie le aule di disegno, informatiche, linguistica, per esercitazioni musicali o similari (Lettera circolare n. P2244/4122 del 30 ottobre 1996). Tale chiarimento è riferito unicamente agli spazi per esercitazioni come definiti al primo capoverso del punto 6.1, e non può essere esteso ad altri locali a uso collettivo (attività parascolastiche, mense, dormitori, ecc.) (Nota prot. n. P797/4122 sott. 32 del 05-07-2001).
[29] I laboratori ove previsti becchi Bunsen alimentati da gas di rete non necessitano dell’uscita che adduca in luogo sicuro di cui al punto 5.6, a condizione che all’interno di detti laboratori non vi siano depositate sostanze esplosive e/o infiammabili (Nota prot. n. P1287/4122 sott. 32 del 20-10-1998).
[30] Gli spazi per esercitazioni di cui al punto 1 dell’allegato «A» della Lettera circolare n. P2244/4122 del 30 ottobre 1996 (es. aule per disegno, informatiche, linguistica, per esercitazioni musicali, ecc.) possono essere dotati di una sola uscita, coincidente anche con la porta di accesso, secondo quanto previsto al terzo capoverso del punto 5.6 (Nota prot. n. P797/4122 sott. 32 del 05-07-2001).
[31] Alla luce del D.Lgs. n. 626/94 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96 relativamente alle uscite dei locali di lavoro, i locali destinati ad aule didattiche e esercitazioni di strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, non devono essere adeguate al terzo comma del punto 5.6 del DM 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia o della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall’art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 242/1996 (Lett. circ. prot. n. P954/4122 sott. 32 del 17-05-1996).
[32] Per le aule con numero massimo di 25 persone non si applicano le disposizioni dell’art. 5.6, comma 3 che prevedono la realizzazione di una porta di larghezza almeno 1,20 m che si apre nel verso dell’esodo (Nota prot. n. P17834/19639/85764 sott. 176 del 12-01-1994).
[33] Tutti gli spazi per esercitazione, indipendentemente dal materiale depositato o installato, devono essere separati dagli altri ambienti con strutture REI 60 (Circolare prot. n. P1940/4122 del 14-09-1994).
[34] Non è possibile applicare le norme UNI 7129 anziché l’art. 6.1 per stabilire la superficie di aerazione permanente nelle aule adibite a laboratori. È necessario applicare le norme del decreto, stante la specificità delle medesime (Nota prot. n. P22/4122 sott. 32 del 19-01-1996).
[35] La realizzazione di aperture permanenti di aerazione di 1/20 della superficie è necessaria nei locali ove si manipolano sostanze esplosive e/o infiammabili. L’utilizzazione di becchi bunsen o altri bruciatori a gas naturale o a GPL non ricade in tale fattispecie. Le apparecchiature e le relative aperture di aerazione devono essere conformi alle norme di buona tecnica; i locali destinati a laboratori chimici didattici e di ricerca dove si utilizzano sostanze esplosive o infiammabili devono essere dotati di impianti di ventilazione idonei a evitare ristagno e/o accumulo di gas e vapori (tossici e/o infiammabili) e di apposite cappe di aspirazione (Lettera circolare n. P2244/4122 del 30 ottobre 1996 e nota prot. n. P832/4122 sott. 32 del 02-08-2000).
[36] Un impianto a becchi bunsen alimentato a gas con densità non superiore a 0,8 è soggetto all’applicazione della norma (ora il D.M. 8 novembre 2019) se i becchi bunsen sono in numero tale da superare la potenza termica di 30.000 Kcal/h (Nota prot. n. P1944/4122 sott. 32 del 14-09-1994).
[37] Per deposito si intendono ambienti destinati alla conservazione di materiali uso didattico e servizi amministrativi, con esclusione di archivi e biblioteche ove è prevista la presenza continuativa di personale durante l’orario scolastico. Pertanto, solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m2 ove non è prevista presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione incendi (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) di cui al punto 9.3 (Lettera circolare n. P2244/4122 del 30-10-1996).
[38] Si ritiene che le aperture di aerazione degli «spazi per depositi o magazzini» come definiti al p.to 6.2, non sono da intendersi necessariamente di tipo permanente, in quanto tale caratteristica, laddove necessaria, è richiesta in modo specifico dalla norma attraverso l’aggettivo «permanente», come ad esempio al p.to 6.1 nel caso degli spazi per esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili (Nota prot. n. P1521/4122 sott. 32 del 01-12-1998).
[39] I radiatori individuali a gas anche di tipo C, assimilabili a stufe, non possono essere utilizzati in ambienti scolastici. Si ritiene che tale divieto debba estendersi anche alle scuole con presenze inferiori a 100 (Nota DCPREV prot. n. 1659 del 09-02-2011 e n. P1018/4134 sott. 58 del 19-09-2000).
[40] Il D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ha aggiornato alcune regole tecniche di prevenzione incendi (DM 26 agosto 1992 «edilizia scolastica»; D.M. 9 aprile 1994 «attività ricettive turistico – alberghiere»; D.M. 19 agosto 1996 «locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo»; D.M. 18 settembre 2002 «strutture sanitarie»; D.M. 22 febbraio 2006 «edifici e/o locali destinati ad uffici»; D.M. 27 luglio 2010 «attività commerciali»), ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, consentendo in tal modo di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817. Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la nota DCPREV prot. n. 9833 del 22-07-2020.
[41] I requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione sono stati così stabiliti dall’art. 2 del D.M. 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione», che ha abrogato le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.
[42] È mancante il punto 6.3.3. probabilmente per un refuso sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[43] La palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente e non ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4, anche nel caso di utilizzo in orari extrascolastici (vedi nota al punto 2.4).
[44] Le comunicazioni di un auditorium aperto al pubblico con l’attività scolastica possono essere ammesse unicamente nel rispetto del punto 2.4, ossia con filtro a prova di fumo (Nota prot. n. P1644/4122 sott. 32 del 24-12-2008).
[45] Si ritiene irrilevante la differenza tra «mense» e «refettori» e la larghezza minima da adottare per le porte dei suddetti ambienti. Si ritiene, inoltre, che qualora il locale adibito a consumazione pasti abbia affollamento non superiore a quello previsto per le normali aule didattiche e nella eventuale cucina annessa siano installati esclusivamente apparecchi a funzionamento elettrico, possa applicarsi, in analogia, il chiarimento fornito al punto 1 dell’allegato A alla lettera circolare n. P2244/4122 del 30 ottobre 1996 per i locali di esercitazione (Nota prot. n. P1268/4122 sott. 32 del 13-01-2004).
[46] Nel DM 26 agosto 1992 non c’è specifico obbligo di realizzare l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Il punto 7, infatti, nell’imporre la conformità degli impianti elettrici alla legge 186/68, richiama sia pur indirettamente l’obbligo di proteggere l’attività. Giova sottolineare che le norme CEI 81.01 riconoscono solo in determinati casi la necessità di realizzare l’impianto di protezione vero e proprio, disponendo che solo nei casi in cui le caratteristiche costruttive dell’edificio non sono adeguate al fine della autoprotezione si dovrà provvedere alla realizzazione (Nota prot. n. 17921/4126 del 10-11-1992).
[47] L’illuminazione di sicurezza deve essere installata anche nelle aule, sia pure limitata alla segnalazione dei vani di uscita dalle stesse (Nota prot. n. P14163/4122 sott. 32 del 09-12-1993).
[48] Per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio si applica il D.M. 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi». Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come ivi definita. Per gli «impianti esistenti» (senza modifiche sostanziali) rimangono valide le disposizioni precedenti.
[49] Per impianti esistenti: Possono essere installati naspi DN 25; l’alimentazione deve garantire ai 3 naspi idraulicamente più sfavoriti una pressione al bocchello di almeno 1,5 bar. Negli edifici di tipo 4 e 5 devono essere installati in ogni caso idranti DN 45 (Lettera circolare n. P2244/4122 del 30-10-1996).
[50] Il requisito minimo richiesto per l’impianto idrico è quello di garantire una portata complessiva di almeno 360 lt/min per una durata di 60 minuti (Nota prot. n. P747/4101/1 sott. 72 del 18-06-2001).
[51] In analogia al punto 11.3.2.1 del D.M. 9 aprile 1994, le tubazioni dell’impianto idrico antincendio devono essere protette dal fuoco qualora non metalliche (Nota prot. n. P1230/4122 sott. 32 del 27-09-2004).
[52] Solo nei locali con carico di incendio superiore a 30 kg/m2 in cui non sia prevista la presenza continuativa di personale dovranno essere realizzati gli impianti automatici di rivelazione di incendio (locali fuori terra) o di estinzione (locali interrati) come disposto dal punto 9.3 (Lettera circolare n. P2244/4122 del 30-10-1996).
[53] Occorre far riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall’Allegato XXIV all’Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.
[54] È necessario installare porte apribili nel senso dell’esodo anche nelle scuole di tipo «0» (Nota prot. n. P2160/4122 sott. 32 del 19-12-1995).
[55] Il termine di adeguamento per le scuole del tipo «0» è lo stesso previsto per gli edifici degli altri tipi (Nota prot. n. P4/4122 del 21-01-1995).
[56] Il registro è composto da fogli numerati ove sono annotati gli interventi di manutenzione e ispezione periodica, con date e firme degli addetti e ragguagli sulle esercitazioni svolte (Circolare prot. n. 3468/4122 del 06-04-1993).
[57] Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall’entrata in vigore del DM 26 agosto 1992. La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti. Da ultimo, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 il termine di adeguamento alla normativa antincendio è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, mentre per i restanti edifici scolastici e locali adibiti a scuola, con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 il termine di adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2022. Con D.M. 25 agosto 2022 recante «Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica» (GU n. 210 del 8 settembre 2022), in vigore dal 9 settembre 2022, sono state definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento e stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento antincendio a fasi successive.
[58] Per quanto attiene al sistema di via d’uscita, il DM 26 agosto 1992, anche per le scuole esistenti all’entrata in vigore del D.M. 18 dicembre 1975, richiede sostanzialmente le medesime caratteristiche (vedere richiamo del punto 5 da parte del punto 13). Giova infine sottolineare che la non attuazione delle prescrizioni di cui al punto 4.1 del citato DM 26 agosto 1992 è consentita per le sole scale non partecipanti al sistema di via d’uscita ovvero, fatto salvo quest’ultimo, per le rimanenti scale (Nota prot. n. P136/4122 sott. 32 del 14-07-1998).
[59] L’art. 21 del D.P.R. n. 577/82 è stato abrogato e sostituito prima dall’art. 6 del D.P.R. n. 37/1998, e da ultimo, dall’art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.