DM 26 agosto 1992
Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
Vai alla pagina Scuole – testo coordinato ↗️ per visualizzare e scaricare il testo coordinato del DM 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica», aggiornato con le disposizioni e i chiarimenti forniti con la lettera circolare n. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2), con le modifiche successive e con vari chiarimenti e commenti.
Il DM 26 agosto 1992 è pubblicato nella G.U. 16 settembre 1992, n. 218.
La regola tecnica di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica è stata aggiornata, insieme ad altre, dal D.M. 10 marzo 2020 relativo alle disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, consentendo ove in precedenza era prevista solamente la possibilità di impiegare fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici, di utilizzare refrigeranti classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817.
Si vedano a tal proposito anche i chiarimenti forniti con la circolare DCPREV n. 9833 del 22-07-2020.
Si fa presente che per le attività scolastiche, in alternativa al DM 26 agosto 1992, è applicabile il «codice di prevenzione incendi» di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., facendo riferimento alla specifica regola tecnica verticale (Capitolo V.7 – Attività scolastiche) introdotta D.M. 7 agosto 2017 (in vigore dal 25 agosto 2017) e successivamente sostituito dal D.M. 14 febbraio 2020.
Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall’entrata in vigore del DM 26 agosto 1992.
La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono rimasti non coperti da tali differimenti.
Attività n. 67
Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151,
Le scuole sono ricompresi al punto 67 dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16 febbraio 1982 (ex attività n. 85).
La definizione della nuova voce 67 del D.P.R. n. 151/2011 è simile nella prima parte a quella del n. 85 del D.M. 16 febbraio 1982 (riferita alle scuole di ogni ordine, grado e tipo, ecc.).
Nella seconda parte sono stati introdotti, come nuova attività, gli asili nido con oltre 30 persone presenti, che in precedenza non erano soggetti a controllo.