DM 17 aprile 2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.
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Il DM 17 aprile 2008 è pubblicato nella G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008 – S.O. n. 115 ed è entrato in vigore il vigore dal 4 novembre 2008 (centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Campo di applicazione del DM 17 aprile 2008
L’Articolo 1 del decreto stabilisce lo scopo e il campo di applicazione delle norme tecniche per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
Le norme mirano a garantire la sicurezza, inclusa la sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi.
Le disposizioni si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione che a quelli esistenti, ma solo in caso di modifiche sostanziali come definite nella regola tecnica di cui all’allegato A al DM 17 aprile 2008.
In caso di modifiche sostanziali, le nuove disposizioni si applicano solo alle parti modificate, mantenendo le condizioni di sicurezza preesistenti per le parti non modificate.
Abrogazioni
A decorrere dal 4 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto) è abrogata la parte prima e quarta del D.M. 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8» e successive modifiche, per quanto inerente agli impianti di trasporto di cui al DM 17 aprile 2008.
Definizioni
La regola tecnica allegata al DM 17 aprile 2008 fornisce definizioni di termini come di seguito indicato.
Condotta
L’insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto del gas naturale.
Impianti
Complesso dei dispositivi ed elementi costituiti dagli impianti di riduzione e regolazione della pressione e dagli impianti di misura del gas.
Punti di linea
Aree destinate a contenere valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte, di terminali marini; le stesse, per quanto riguarda la determinazione delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi previste dal D.M. 16 febbraio 1982[1], sono assimilate alla condotta.
Centrale di compressione
Complesso dei dispositivi ed elementi posti lungo le condotte ed atti ad innalzare la pressione del gas per permetterne il trasporto.
Impianto REMI
Impianto di ricezione e prima riduzione del gas naturale allacciato alla rete di trasporto e posto a valle del punto di riconsegna dal Trasportatore al Distributore/Cliente finale, per ricevere, ridurre la pressione e misurare il gas.
Grado di utilizzazione del materiale
Coefficiente che definisce il livello di sollecitazione ammissibile quale percentuale del carico unitario di snervamento. È il reciproco del coefficiente di sicurezza.
Nucleo abitato
Un fabbricato o un agglomerato di fabbricati la cui popolazione sia superiore a 300 unità.
Distanza della condotta dai fabbricati
La minima distanza, misurata in orizzontale, intercorrente tra l’asse della condotta e il perimetro del fabbricato.
Manufatto di protezione
Si intende l’opera realizzata sulla condotta, al fine di accrescere il grado di sicurezza della stessa, costituita da un manufatto chiuso (tubo di protezione o cunicolo) avente la funzione di protezione meccanica della tubazione o manufatto aperto (beole in cls., piastre, coppelle in acciaio, cemento armato, polietilene o altro materiale idoneo allo scopo) avente, oltre che funzione di protezione meccanica della condotta, anche quella di ripartizione dei carichi.
Qualora tale manufatto abbia funzione drenante, esso sarà chiuso, sigillato alle estremità e provvisto di dispositivi (sfiati) per convogliare verso l’esterno eventuali fuoriuscite di gas.
Personale qualificato
È il personale che ha dimostrato di possedere le specifiche capacità e competenze professionali richieste per svolgere una determinata attività lavorativa.
Personale certificato
In possesso di certificato rilasciato da un organismo di certificazione che attesta, sulla base di una procedura di certificazione, la competenza per svolgere una determinata attività lavorativa.
Profondità d’interramento
La distanza compresa tra la generatrice superiore del tubo e la superficie del terreno.
Pressione di progetto (DP)
È la pressione relativa alla quale si riferiscono i calcoli di progetto.
Pressione di collaudo idraulico (TP)
È la pressione minima relativa alla quale la condotta o gli impianti sono sottoposti durante il collaudo idraulico.
Pressione operativa (OP)
Rappresenta la pressione relativa che si può verificare entro un sistema nelle condizioni di normale esercizio; i livelli di OP possono eccedere i valori di taratura dei dispositivi di controllo e di regolazione a causa della dinamica del sistema.
Pressione massima di esercizio (MOP)
Massima pressione relativa alla quale un sistema può essere fatto funzionare in modo continuo nelle condizioni di normale esercizio.
Pressione limite di esercizio temporaneo (TOP)
È la pressione di taratura del sistema di sicurezza in condizioni di guasto del sistema di controllo principale.
Pressione massima accidentale (MIP)
Massima pressione a cui una condotta può essere soggetta, limitata dal sistema di sicurezza stesso o quando previsti, da altri dispositivi per limitare la pressione nel caso di eventuale mancanza di perfetta tenuta in chiusura del sistema principale.
Modifiche sostanziali della condotta e degli impianti
Sono infine definite le «modifiche sostanziali» della condotta, che includono variazioni significative del tracciato o della pressione, dalle modifiche non sostanziali, come manutenzioni o sostituzioni con materiali equivalenti.
Il DM 17 aprile 2008 è pubblicato nella G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008 – S.O. n. 115.
[1] Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono state aggiornate con l’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, che ha sostituito il vecchio elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982. In merito ai richiami alle vecchie attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presenti nel testo, si vedano i chiarimenti forniti con nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013.