Circolare DCDIF prot. n. 4293 del 15-11-2021
Art. 26 bis decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla Legge n. 132/2018 – impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (D.P.C.M. 27 agosto 2021). Piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (PEE)
La sostenibilità ambientale rappresenta una delle priorità su cui impostare innovative politiche di sviluppo territoriale, nella consapevolezza di un’importante sfida sociale ed economica, che impegna governo, istituzioni, enti locali e l’intera collettività nella realizzazione di una nuova visione, finalizzata a contribuire alla transizione ecologica del Paese. In questo scenario strategico, particolare attenzione va riservata al settore dei rifiuti, ambito di sempre maggiore attualità per le molteplici ricadute ed implicazioni in termini di sicurezza, declinata anche nelle forme di sicurezza ambientale, sociale ed economica.
In tale contesto, il legislatore è intervenuto con la Legge 1.12.2018, n. 132 di conversione del D.L. 4.10.2018, n. 113, introducendo l’art. 26 bis che ha previsto, per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti esistenti o di nuova costruzione, l’obbligo di predisporre un apposito «piano di emergenza interna» (di seguito PEI) e di fornire ai Prefetti i dati necessari per la predisposizione del «piano di emergenza esterna» (di seguito PEE).
Come previsto dal comma 9 del suddetto art. 26-bis, con D.P.C.M. 27 agosto 2021, pubblicato sulla G.U n. 240 del 7 ottobre 2021, sono state approvate le «linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Rientrano, nel campo di applicazione in argomento:
- gli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1 lett. aa) del lgs n. 152/2006;
- gli impianti che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 152/2006;
- i centri di raccolta comunali e intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste nel medesimo decreto.
Le disposizioni di cui al suddetto art. 26-bis, quindi, non riguardano gli impianti che ricadono nell’ambito di applicazione del D.lgs n. 105/2015 «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose» (Direttiva Seveso III).
Il PEE, analogamente al PEI, ha come obiettivo il rafforzamento della sicurezza degli impianti di stoccaggio, la lavorazione dei rifiuti e, nel dettaglio, è rivolto a:
- controllare e circoscrivere gli incidenti, in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l’ambiente ed i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente dell’evento incidentale la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti.
I gestori, come previsto all’art. 2 del citato D.P.C.M., devono trasmettere al Prefetto, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza. I medesimi sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo una serie di dati, per i quali si rimanda all’All. C2 delle predette linee guida. Tale elenco di informazioni è da considerarsi esemplificativo ma non esaustivo, in quanto i Prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive, che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.
Il Prefetto, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 bis citato, entro 12 mesi dal ricevimento delle suddette informazioni da parte del gestore (termine confermato dal D.P.C.M. di approvazione delle linee guida) predispone, d’intesa con Regione ed Enti locali interessati, il PEE ed effettua gli aggiornamenti; assume, in caso di emergenza, in raccordo con il Presidente della Regione e coordinandosi con le strutture regionali di protezione civile, la direzione unitaria degli interventi di tutte le strutture operative tecniche e sanitarie, addette al soccorso. Il Piano va aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni; sarà, inoltre, opportuno programmare la sperimentazione del medesimo per testarne la validità.
Si evidenzia che le Linee Guida hanno ritenuto l’incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell’impianto, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti, che comportano una differente pericolosità degli effluenti.
Sulla base delle informazioni ricevute, qualora l’indice di rischio (IR) individuato dal gestore sia pari a zero e nel caso in cui le aree di impatto non escano dai confini di stabilimento, il Prefetto è esentato dall’obbligo di predisporre il PEE.
Si fa rilevare che le linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata sul modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati dal gestore al Prefetto. A tale scopo, per ciascuno degli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che rappresentano il riferimento operativo per l’attivazione dello stesso.
Al fine di fornire un maggior supporto tecnico-amministrativo alle SS.LL., nell’ottica di garantire l’uniformità nella definizione degli scenari e nella gestione di tale fattispecie emergenziale, è stato elaborato uno schema tipo di piano di emergenza esterna, da predisporre a livello provinciale, che si mette a disposizione delle SS.LL. (All. 1).
Tale documento, snello e modulare, offre uno strumento adeguato alla gestione dell’emergenza in parola ed è organizzato in una parte generale, nel quale è definito un modello operativo di intervento chiaro ed univoco ed una parte speciale, costituita dall’inquadramento territoriale e da una sintetica descrizione del rischio a livello provinciale, cui vanno allegate schede tecniche riferite ad ogni singolo impianto, redatte conformemente alle prescrizioni della sezione C delle Linee guida. In particolare, gli allegati C1 e C2 sono di competenza del gestore, l’allegato C3 è di competenza del Prefetto mentre l’allegato C4 è compilato dai Comuni, su richiesta della Prefettura.
Si rappresenta che le pianificazioni già approvate dalla SS.LL, relative agli impianti in questione potranno essere aggiornate, al fine di garantire che le stesse riportino tutte le informazioni evidenziate nelle citate linee guida.
Si informa, infine, che nell’intento di fornire alle SS.LL tutto il supporto necessario per l’adozione dei piani in parola, questo Dipartimento sta ultimando una procedura per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo, indirizzato al personale interessato delle Prefetture e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.