Circolare DCPREV prot. n. 3114 del 28-02-2023
Partecipazione dei docenti appartenenti al C.N.VV.F. ai corsi base di specializzazione e corsi/seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011[1].
Con riferimento all’oggetto, facendo seguito a recenti segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione centrale, si ritiene opportuno ribadire di seguito alcune importanti indicazioni necessarie per un corretto andamento del processo di autorizzazione e svolgimento degli eventi formativi in materia di Professionisti antincendio.
In particolare, si rammenta che l’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. individua nel soggetto organizzatore (Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie) la figura incaricata, tra l’altro, dell’individuazione del corpo docente dei corsi base e corsi/seminari di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi; alle strutture del C.N.VV.F. è assegnata invece la facoltà di proporre i nominativi del personale VF a cui eventualmente affidare l’incarico di docenza.
Emerge quindi come la scelta del corpo docente rientri nell’ambito dell’autonomia del soggetto organizzatore, fermo restando la sussistenza dei previsti elementi di qualificazione dei docenti prescelti; solo qualora il docente da incaricare sia un dirigente/funzionario appartenente al C.N.VV.F., il soggetto organizzatore deve prendere contatti con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, eventualmente per il tramite del Comando VV.F. di riferimento, che provvederà a proporre uno o più nominativi.
Tale contesto conferma il ruolo centrale affidato alle strutture territoriali del Corpo nazionale chiamate a svolgere una costante azione di confronto con i soggetti organizzatori che consenta di affidare le singole docenze a qualificate professionalità che, qualora richiesto, potranno essere individuate tra il personale VV.F. disponibile a livello locale e proposto dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
A tal riguardo, peraltro, i Direttori Regionali vorranno favorire, compatibilmente con le specifiche e particolari competenze ed attitudini del singolo dipendente, la rotazione del personale impegnato nelle docenze, in servizio presso strutture appartenenti al proprio territorio di competenza.
Solo in caso di particolari e giustificate esigenze di carattere didattico od organizzativo (ad es. lezioni su materie/argomenti a spiccata valenza specialistica, temporanea carenza organica di funzionari docenti esperti, ecc..), la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio in cui si terrà l’evento formativo, potrà proporre come docenti al soggetto organizzatore, anche funzionari o dirigenti VV.F. non in servizio presso proprie strutture dipendenti.
In tal caso, la stessa Direzione acquisirà, ai fini delle prescritte autorizzazioni e ad integrazione della documentazione già prevista con nota D.C.PREV. 7213 del 25 maggio 2012, il preventivo nulla osta, da parte del dirigente dell’Ufficio presso il quale presta servizio il funzionario o dirigente proposto.
Al fine di evitare disservizi ed incomprensioni, si rende altresì necessario che ogni dipendente VV.F., eventualmente contattato preventivamente da un soggetto terzo per acquisire la propria disponibilità ad effettuare attività di docenza al di fuori della propria regione, informi della circostanza, per via gerarchica, il proprio Ufficio di appartenenza che provvederà quindi a notiziare la Direzione regionale del territorio ove si svolgerà l’attività didattica stessa.
Con l’occasione, si confermano infine le indicazioni fornite con la nota D.C.PREV. n. 16695 dell’8 novembre 2021 relative alla partecipazione dei Direttori regionali dei Vigili del Fuoco alle attività di docenza per gli eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.
__________
[1] Sulle disposizioni stabilite dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., i corsi di specializzazione e di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, l’aggiornamento dei programmi alla luce del D.M. 3 agosto 2015, si veda l’articolo Le autorizzazioni dei professionisti antincendio.