Circolare DCPREV prot. n. 17142 del 04-09-2017
D.M. 19 marzo 2015 – Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
Da più parti pervengono a questo Ufficio quesiti in merito alle funzioni e ai requisiti dei componenti delle squadre antincendio previsti dal D.M. 19 marzo 2015. Pertanto, al fine di fornire un indirizzo univoco sulla questione, si fa presente quanto segue.
Il D.M. 19 marzo 2015, all’art. 2, comma 1, lett. b recita: «La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l’adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto, che deve prevedere l’attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell’attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all’interno dell’attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 introdotto dall’Allegato III al presente decreto.»
È evidente che attraverso l’adozione di un sistema di gestione della sicurezza si intende rendere effettivi, tra l’altro, quei divieti, limitazioni e condizioni di esercizio che derivano da un’analisi dei rischi svolta sulla situazione reale, e quindi non completamente adeguata alle norme di prevenzione incendi.
È compito della valutazione dei rischi rendere evidenti le situazioni più critiche presenti nella particolare struttura oggetto di esame, individuando al contempo le misure di natura gestionale aggiuntive, che siano in grado di mitigare il rischio presente.
Potranno, pertanto, essere introdotti divieti e condizioni di esercizio e dovranno essere adottati controlli periodici, svolti dalla squadra antincendio a ciò dedicata, derivanti dalla valutazione dei rischi, evidenziati ed individuati dal sistema di gestione.
I controlli preventivi costituiscono, quindi, un potente sistema di riduzione del rischio e devono essere esplicitati e contenuti nel sistema di gestione, con l’indicazione della periodicità e di una procedura che permetta di poter affrontare e risolvere eventuali non conformità rilevate durante l’attività di verifica.
Gli addetti alla squadra antincendio dovranno quindi operare all’interno di un sistema organizzato e definito di procedure e di liste di controllo, stabilito dal titolare dell’attività con l’ausilio del responsabile tecnico della sicurezza antincendio.
Pertanto, qualunque sia la scelta del titolare dell’attività, i componenti della squadra antincendio dovranno essere incaricati di eseguire i controlli previsti dal sistema di gestione per tutto il periodo di vigenza della SCIA.
Qualora la squadra antincendio non fosse composta da personale con unicità di mansione è possibile utilizzare come componenti di detta squadra anche dipendenti destinati abitualmente ad altre mansioni, purché questi siano organizzati in modo da avere una parte ben individuata del proprio orario di lavoro durante la quale siano esclusivamente dedicati a svolgere l’attività di componente della squadra antincendio senza svolgere altre funzioni sanitarie e non, come previsto dall’art. 42 del D.M. 19/3/2015, in modo che l’attività di prevenzione non subisca interruzioni nell’arco delle ventiquattro ore.